Adozioni internazionali: se c’è “accordo” deducibili le spese degli incontri post adottivi

Deducibili le spese relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore, se in base all’accordo stipulato con il paese origine del minore, i genitori adottivi sono tenuti a consentire le verifiche post adozione, in quanto adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione (Agenzia Entrate – risoluzione 09 ottobre 2019, n. 85/E).

Con specifico riguardo alla spese relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore, inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che non sono deducibili le spese sostenute per i “reports post adottivi”, ovverosia quelle connesse alle relazioni e agli incontri successivi al provvedimento di adozione, emesso dall’autorità straniera o alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni. Ciò in quanto gli stessi rappresentano un onere per i genitori adottivi rientrante nel generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli a fronte del quale l’ordinamento tributario riconosce la detrazione per carichi di famiglia.
Va rilevato però che, nell’ambito della procedura di adozione internazionale, taluni Paesi di origine dei minori richiedono, in base alla legislazione interna, nonché in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano in materia di adozioni internazionali, l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia, anche dopo l’acquisizione dello status di genitore.
Dai predetti accordi internazionali deriva, in particolare, l’impegno a trasmettere, per il tramite degli enti autorizzati o delle autorità centrali, al Paese di origine del minore, informazioni sull’inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale, periodicamente e secondo le scadenze indicate nei citati accordi.
Per adempiere tale obbligo, gli enti autorizzati acquisiscono dagli adottanti un’apposita dichiarazione che li impegna, per l’intero arco di tempo previsto dall’accordo internazionale con il Paese estero da cui proviene il bambino, a fornire agli enti stessi le notizie necessarie per predisporre tali relazioni.
In considerazione di tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato orientamento, ricomprendendo dette spese tra quelle ammesse alla deduzione, alla stregua di ogni altre spesa documentata finalizzata all’adozione del minore atteso che, sulla base della normativa sopra delineata, le predette verifiche costituiscono, in sostanza, un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale come, peraltro, evidenziato anche dall’Istante.
Pertanto, solo qualora sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione, sono deducibili le spese relative alle predette verifiche, in quanto adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione.