Il Fisco risponde sui distributori automatici senza raccolta di denaro

Le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2019 dall’esercente attività di commercio al minuto, tramite distributori automatici senza raccolta di denaro, sono correttamente certificate con l’emissione della ricevuta fiscale e l’annotazione nel registro dei corrispettivi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 ottobre 2019, n. 413).

L’istante è rivenditore autorizzato di distributori automatici, generalmente posizionati in comodato d’uso all’interno di palestre, centri fitness e simili, che funzionano tramite una scheda che, una volta attivata dal cliente, permette di acquistare con le seguenti formule: piano a ricarica e abbonamento.
Posto che il distributore non consente l’incasso di denaro, i piani di ricarica e gli abbonamenti vengono acquistati direttamente alla reception della palestra, che incassa le somme per conto dell’istante e comunica al cliente che la ricevuta di pagamento gli verrà recapitata per posta elettronica dall’istante, tramite proprio software.
Alla fine della giornata, l’istante controlla le transazioni intervenute per tutti i distributori concessi in comodato d’uso ed annota il totale nel registro dei corrispettivi.
Alla fine del mese, in base alla rendicontazione di tutte le palestre, l’istante comunica a ciascuna di esse l’importo che dovranno bonificargli (corrispondente agli incassi effettuati per suo conto), nonché l’importo che dovranno fatturare nei suoi confronti (corrispondente alla provvigione sulle vendite).
Considerata la diversità dei propri distributori rispetto a quelli tradizionali, incasso esclusivamente tramite reception per i primi, inserendo il denaro o la chiavetta per i secondi, – l’istante chiede quali siano gli adempimenti da porre in essere.
Per il Fisco la fattispecie in questione non ricadrebbe negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n.127 del 2015, con la conseguenza che, fino al 31 dicembre 2019, le cessioni effettuate dall’istante sono correttamente certificate con l’emissione della ricevuta fiscale e l’annotazione nel registro dei corrispettivi.
In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate è perseguita attraverso la trasmissione telematica ex articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, che è sostitutiva – oltre che della registrazione di cui al citato articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 – anche degli obblighi di certificazione fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.