Sisma centro Italia: la ripresa dei pagamenti entro il prossimo 15 ottobre

Relativamente agli ecenti sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, l’Inps, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione è stato prorogato al 15 ottobre p.v.

In particolare, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione è stato prorogato al 15 ottobre prossimo, senza applicazione di sanzioni e interessi; in alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 15 ottobre 2019, unitamente all’adempimento contestuale del versamento dell’importo corrispondente alle prime cinque rate. Nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la scadenza del 1/6/2019, non dovrà essere presentata una nuova domanda.
Laddove nella domanda presentata entro il 1° giugno non sia stata inclusa una delle gestioni interessate dalla sospensione, sarà sufficiente inoltrare una nuova domanda, entro la scadenza del 15 ottobre 2019, solo per la gestione non inserita nella precedente domanda già inviata.
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati. A tal fine, è stato riaperto l’accesso al format della comunicazione, che è nuovamente disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.
Nella sezione “Versamenti eseguiti N964 con esclusione della rata in scadenza all’1/06/2019” devono essere inseriti i versamenti antecedenti all’istanza, con l’esclusione della prima rata eventualmente versata entro la scadenza del 1° giugno 2019. Tale importo, infatti, deve essere considerato come pagamento della prima delle cinque rate previste, quale adempimento per l’accesso alla rateizzazione.
L’importo del versamento corrispondente al valore delle prime cinque rate, compresa la prima in scadenza al 1° giugno 2019, deve essere indicato nella sezione sottostante “Dichiarazione del versamento della prima rata”.
Per tutte le aziende agricole che hanno presentato domanda di sospensione, accettata dalla Struttura territoriale competente sulla base dei requisiti previsti, è stata inserita nel Cassetto previdenziale di riferimento (Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura e Cassetto previdenziale Aziende Agricole), all’interno della sezione “News individuali”, la comunicazione con la quale si riportano sia il prospetto riepilogativo dei periodi e degli importi dei contributi oggetto della sospensione ancora non pagati sia gli estremi da utilizzare per il pagamento tramite il modello “F24”. Le aziende agricole che volessero effettuare il pagamento in modalità rateale devono versare, entro il 15/10/2019, l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate, tenendo conto delle rate eventualmente già pagate.