Utilizzo del veicolo di proprietà del lavoratore: responsabilità in caso di infortunio

In tema di infortunio sul lavoro, l’obbligo di sicurezza che fa capo al datore implica la necessità di farsi carico della valutazione del rischio connesso a specifiche modalità di esecuzione della prestazione pretese in relazione all’utilizzazione del veicolo di proprietà al quale il dipendente è stato autorizzato.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore infortunatosi sul lavoro, allorquando, mentre trasportava materiale postale da distribuire su un ciclomotore di sua proprietà alla cui utilizzazione era stato autorizzato, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra riportando un trauma contusivo distorsivo e varie fratture scomposte.
Nella specie, gli Ermellini hanno ribadito che, la responsabilità datoriale incontra l’unico limite rappresentato dalla inesigibilità dal datore della predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili. In tale prospettiva, il datore stesso è ritenuto totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenta caratteri di abnormità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento: così integrando il cd. “rischio elettivo”, ossia una condotta personalissima del dipendente, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
Dunque, l’ampiezza del contenuto dell’obbligo di sicurezza gravante sulla parte datoriale, obbligo che deve necessariamente conformarsi e misurarsi sulle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro dipendente, non consente di accedere all’assunto secondo il quale l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio ed il pagamento della connessa indennità, implicando la completa autonomia operativa del prestatore, comportano l’esonero per la parte datoriale da ogni responsabilità collegata alla guida del mezzo.
In conclusione, deve escludersi che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio si configuri quale causa destinata, in ipotesi di infortunio sul lavoro, ad esonerare il datore da ogni responsabilità connessa all’uso del mezzo.